Art. 5.

      1. Alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia si provvede, oltre che con le risorse finanziarie trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali, con le risorse finanziarie degli enti e organismi, individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che, svolgendo funzioni in campi di attività attribuiti all'Agenzia dalla presente legge, sono soppressi e le cui funzioni sono

 

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attribuite all'Agenzia stessa, nonché con eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche e con soggetti privati per le prestazioni di servizi di collaborazione, consulenza, assistenza, supporto e promozione del cinema italiano e mediante la previsione di apposite misure, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei seguenti criteri:

          a) previsione del prelievo di una quota percentuale sui biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, per il reperimento di risorse destinate al credito per l'esercizio delle medesime sale;

          b) previsione del prelievo di una quota percentuale sui supporti cinematografici per l'home video, per il reperimento di risorse destinate alla produzione e alla distribuzione, con particolare attenzione alle opere prime e allo loro promozione in Italia e all'estero;

          c) previsione del prelievo di una quota percentuale sugli abbonamenti delle Pay-Tv, per il reperimento di risorse destinate alla produzione e alla distribuzione di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

          d) previsione del prelievo di una quota percentuale sulle connessioni alla rete Internet, per il reperimento di risorse destinate al sostegno dell'esercizio cinematografico;

          e) previsione del prelievo di una quota percentuale sul fatturato pubblicitario dei broadcaster, per il reperimento di risorse destinate al settore cinematografico;

          f) previsione di incentivi fiscali finalizzati allo sviluppo della produzione cinematografica, secondo i seguenti princìpi:

              1) l'opera deve essere a carattere commerciale nell'ottica di realizzare dei profitti;

              2) l'opera deve essere riconosciuta e certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

 

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              3) l'80 per cento del costo totale della produzione dell'opera deve riguardare spese sostenute nel territorio italiano.