1. Alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia si provvede, oltre che con le risorse finanziarie trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali, con le risorse finanziarie degli enti e organismi, individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che, svolgendo funzioni in campi di attività attribuiti all'Agenzia dalla presente legge, sono soppressi e le cui funzioni sono
a) previsione del prelievo di una quota percentuale sui biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, per il reperimento di risorse destinate al credito per l'esercizio delle medesime sale;
b) previsione del prelievo di una quota percentuale sui supporti cinematografici per l'home video, per il reperimento di risorse destinate alla produzione e alla distribuzione, con particolare attenzione alle opere prime e allo loro promozione in Italia e all'estero;
c) previsione del prelievo di una quota percentuale sugli abbonamenti delle Pay-Tv, per il reperimento di risorse destinate alla produzione e alla distribuzione di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
d) previsione del prelievo di una quota percentuale sulle connessioni alla rete Internet, per il reperimento di risorse destinate al sostegno dell'esercizio cinematografico;
e) previsione del prelievo di una quota percentuale sul fatturato pubblicitario dei broadcaster, per il reperimento di risorse destinate al settore cinematografico;
f) previsione di incentivi fiscali finalizzati allo sviluppo della produzione cinematografica, secondo i seguenti princìpi:
1) l'opera deve essere a carattere commerciale nell'ottica di realizzare dei profitti;
2) l'opera deve essere riconosciuta e certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
3) l'80 per cento del costo totale della produzione dell'opera deve riguardare spese sostenute nel territorio italiano.